Irrinunciabilità dei diritti e compensazione integrativa

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Irrinunciabilità dei diritti e compensazione integrativa

Gli obblighi stabiliti per i vettori aerei dal Regolamento n. 261/2004 in materia di diritti dei passeggeri per i casi di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo, non possono essere oggetto di restrizioni o rinuncia, in accordo con l’ articolo 15 del medesimo Regolamento.

In particolare, se ad un passeggero viene applicata una clausola restrittiva o derogatoria o qualora il passeggero non sia stato correttamente informato dei suoi diritti e per tale motivo abbia accettato una compensazione inferiore a quella prevista dalla normativa, tale passeggero ha comunque diritto a rivolgersi agl’ organi competenti per ottenere una compensazione integrativa.

Consulta il testo integrale del Regolamento cliccando qui.