Sentenza 14/11/2014

L’urto di una scaletta mobile d’imbarco contro un aereo non non rientra tra le circostanze eccezionali

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L’urto di una scaletta mobile d’imbarco contro un aereo non non rientra tra le circostanze eccezionali 

La Corte di Giustizia Europea ha stabilito che le compagnie aeree sono obbligate a risarcire i passeggeri di voli in ritardo dovuto a collisione con una scaletta mobile d’imbarco. Questo tipo d’incidente, infatti, è da considerarsi un evento inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo e non rientra tra le circostanze eccezionali.

Nella sentenza viene evidenziato come i vettori aerei si trovino con regolarità ad affrontare situazioni correlate all’impiego di siffatte attrezzature e pertanto,  l’urto di un aereo con una scaletta mobile è un fatto prevedibile, che può essere evitato adottando tute le misure cautelative del caso.

Nella sentenza della CGE del 14 novembre, viene ammessa la possibilità che i problemi tecnici talvolta rientrino nelle circostanze eccezionali, solo qualora siano collegati ad un evento che per natura o origine sfugge all’ effettivo controllo del vettore. In questo caso, però, si tratta di negligenza da parte della compagnia aerea che non ha ottemperato ai dovuti accorgimenti. Per tali ragioni, i passeggeri hanno diritto ad essere risarciti se il ritardo è uguale o superiore alle tre ore.

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