Sentenza Sturgeon 19/11/2009: parità di diritti tra passeggeri di voli in ritardo e passeggeri di voli cancellati

Con la sentenza Sturgeon del 19 novembre 2009, vengono riconosciuti ai passeggeri vittime di voli in ritardo gli stessi diritti dei passeggeri che hanno subito una cancellazione di volo. Il principio alla base è che il danno subito da entrambe le categorie di passeggeri, ovvero “la perdita di tempo”, sia il medesimo.

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Le parti in causa

La controversia in tale sentenza vedeva contrapposti diversi attori. Da una parte il sig. Sturgeon e la sua famiglia in causa con la compagnia aerea Condor Flugdienst GmbH, dall’altra il sig. Böck e la sig.ra Lepuschitz in casua con la compagnia aerea Air France SA, l'accusa era invece la stessa: il rifiuto opposto da tali compagnie a offrire una compensazione pecuniaria ai propri passeggeri, dopo averli portati a destinazione con rispettivamente 25 e di 22 ore di ritardo.

Il negato risarcimento

La Condor e l’Air France respingevano la richiesta, facendo appello a quanto previsto dal Regolamento CE 261/2004, nel punto in cui veniva stabilito che solo in caso di cancellazione di volo i vettori aerei sono tenuti a rimborsare i propri passeggeri. In aggiunta, venivano dichiarati come causa del ritardo alcuni inconvenienti tecnici.

La Corte chiamata a fare chiarezza

La Corte Europea è stata, pertanto, chiamata a far chiarezza. In particolare, era necessario chiarire:

  • come debbano essere considerati i ritardi aerei ai sensi degli art. 2, lett. l) e 5 del Regolamento;
  • quando sono da considerarsi prolungati;
  • quali sono i diritti dei passeggeri che incorrono in tali disagi;
  • se un problema tecnico all’aeremobile rientri o meno nella nozione di “ circostanze eccezionali”, ovvero, se sia al di fuori della sfera di responsabilità della compagnia aerea

In merito a tali questioni, la Corte Europea ha dichiarato che un problema tecnico occorso a un aeromobile non può rientrare nella nozione di "circostanze eccezionali". Inoltre, a meno che un vettore aereo non sia in grado di dimostrare che il ritardo prolungato sia dovuto a circostanze fuori dal suo controllo,  inevitabili anche se adottate tutte le misure del caso, è sempre in dovere di risarcire i passeggeri.

Disagio provocato ai passeggeri e risarcimento

Nella sentenza viene, inoltre, specificato che, sebbene un ritardo e una cancellazione abbiano caratteristiche ben distinte, entrambi gli inconvenienti hanno in comune il disagio provocato ai passeggeri in termini di tempo perso e, pertanto, se il ritardo è corrispondente o superiore alle tre ore, il vettore deve risarcire il passeggeri per una somma che va dai €250€ ai €600.

Hai ancora dei dubbi? Scopri di più sui tuoi diritti in caso di ritardo prolungato oppure leggi il comunicato stampa della Commissione Europea.