Obbligo d’informare i passeggeri in merito ai loro diritti

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Obbligo d’informare i passeggeri in merito ai loro diritti

L’ articolo 14 del Regolamento europeo n.261/2004 in materia di diritti dei passeggeri, stabilisce chiaramente per i vettori aerei l’ obbligo di provvedere affinché nella zona di registrazione sia affisso in modo visibile per i passeggeri, un avviso contenente il seguente testo: ‹In caso di negato imbarco o di volo cancellato o di ritardo di almeno due ore, rivolgersi al banco di accettazione o alla porta d’ imbarco per avere il testo che enumera i diritti del passeggero, in particolare in materia di compensazione pecuniaria ed assistenza›.

In generale, in caso di ritardo di più di 2 ore, cancellazione del volo ed imbarco negato, la compagnia aerea deve fornire ai passeggeri un foglio informativo contenente le regole in materia di compensazione pecuniaria ed assistenza. Devono essere inoltre fornite ai passeggeri le informazioni per prendere contatto con l’ organismo nazionale incaricato di vigilare sul rispetto del Regolamento n.261/2004, che nel caso dell’ Italia è l’ ENAC.