Sentenza 17/09/2015

I problemi tecnici non rientrano tra le circostanze eccezionali

Scopri se ti è dovuto un risarcimento nel modo più veloce

I problemi tecnici non rientrano tra le circostanze eccezionali  

Nella sentenza del 17/09/2015, la Corte europea stabilisce che il vettore aereo è tenuto a risarcire i passeggeri in caso di annullamento del volo per problemi tecnici imprevisti. Fanno eccezione solo i “problemi tecnici che risultano da vizi nascosti di fabbricazione sotto il profilo della sicurezza dei voli oppure da atti di sabotaggio o terrorismo”.

Van der Lans contro KLM

La sentenza nasce dal reclamo esposto dalla signora van der Lans contro la KLM per un volo partito da Quito (Ecuador) con destinazione Amsterdam ed atterrato con un ritardo di 29 ore. La compagnia aerea si è difesa affermando che il ritardo era dovuto a circostanze eccezionali, in quanto due pezzi dell’aereo erano difettosi: la pompa del carburante e l’unità idromeccanica.

La decisione della Corte

La Corte fa presente che nonostante questi particolari problemi tecnici siano sorti improvvisamente e non siano imputabili a carenze di manutenzione, non possono essere qualificati come circostanze eccezionali, poiché sono eventi che rientrano nel normale esercizio dell’attività del vettore aereo. La compagnia è quindi in dovere di risarcire i passeggeri.

Spetta al vettore garantire manutenzione e buon funzionamento

La Corte specifica, poi, che un guasto provocato dalla prematura difettosità di alcuni pezzi di un aeromobile costituisce certamente un evento inaspettato, ma la prevenzione di un guasto simile o la relativa riparazione, inclusa la sostituzione di un pezzo, non sfuggono all'effettivo controllo del vettore. Spetta a quest’ultimo garantire la manutenzione ed il buon funzionamento degli aeromobili.

Nelle conclusioni della sentenza, viene comunque fatto presente che nulla vieta alla compagnia aerea di chiedere a sua volta un risarcimento alla fabbrica responsabile dell’aver fornito pezzi difettosi per l’aereo.

Per leggere il testo integrale della sentenza clicca qui.