Sentenza 22/11/2012

Tocca agli Stati membri decidere le tempistiche entro cui è possibile chiedere rimborso

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Tocca agli Stati membri decidere le tempistiche entro cui è possibile chiedere rimborso 

La Corte di Giustizia Europea, nella sentenza 22/11/2012, stabilisce che “il termine per promuovere le azioni dirette ad ottenere il versamento della compensazione per cancellazione del volo, prevista dal diritto dell’Unione, è stabilito conformemente alle regole di ciascuno Stato membro in materia di prescrizione dell’azione.”

Costatando che la normativa europea non  precisa un termine entro cui è possibile per i passeggeri richiedere una compensazione alla compagnia aerea, le modalità procedurali dei ricorsi saranno disciplinati dall'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato.

Il diritto alla compensazione varia a seconda della destinazione e della distanza del volo. I passeggeri hanno diritto a ricevere un compenso che va dai 250€ ai 600€ a seconda dei casi, a meno che il vettore aereo non dimostri che la causa del ritardo o della cancellazione sia dovuta a circostanze definite “straordinarie”, cioè al di fuori del suo controllo (es. problematiche meteorologiche o scioperi non previsti).

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