Sentenza 4/10/2012: compensazione pecuniaria in caso di negato imbarco

— Nozione di “negato imbarco” — Esclusione della qualificazione di “negato imbarco” — Cancellazione di un volo a causa di uno sciopero nell'aeroporto di partenza — Riorganizzazione dei voli successivi al volo cancellato — Diritto alla compensazione pecuniaria dei passeggeri di tali voli.

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La Corte Europea decide di nuovo a favore dei passeggeri 

I vettori aerei non  possono più semplicemente fare appello alla forza maggiore quando un passeggero perde la sua coincidenza o gli viene negato l’imbarco a causa di uno sciopero del personale di terra.

Il verificarsi di circostanze straordinarie - come uno sciopero - con conseguente  riprogrammazione di successivi voli da parte di un vettore,  non dà motivo di negare l'imbarco e non rendere esente tale vettore dal suo obbligo di risarcire i passeggeri. Questo quanto deciso dalla Corte Europea a Bruxelles.

La sentenza risulta in linea con la volontà di aumentare il livello di protezione e tutela dei passeggeri.

Imbarco negato

Il concetto di negato imbarco si riferisce non solo ai casi di overbooking, ma anche a quelli riguardanti altre cause, come ad esempio motivi operativi. Questo include la riprogrammazione di voli e le coincidenze mancate a causa del ritardo di un volo precedente, anche quando quest’ultimo ha ritardato meno di tre ore.

Per il testo completo della sentenza clicca qui.

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